La richiesta di interruzione della gravidanza secondo le procedure della presente legge è fatta personalmente dalla donna. Se la donna è di età inferiore ai diciotto anni, per l'interruzione della gravidanza è richiesto lo assenso di chi esercita sulla donna stessa la potestà o la tutela. Tuttavia, nei primi novanta giorni, quando vi siano seri motivi che impediscano o sconsiglino la consultazione delle persone esercenti la potestà o la tutela, oppure queste, interpellate, rifiutino il loro assenso o esprimano pareri tra loro difformi, il consultorio o la struttura socio-sanitaria, o il medico di fiducia, espleta i compiti e le procedure di cui all'articolo 5 e rimette entro sette giorni dalla richiesta una relazione, corredata del proprio parere, al giudice tutelare del luogo in cui esso opera. Il giudice tutelare, entro cinque giorni, sentita la donna e tenuto conto della sua volontà, delle ragioni che adduce e della relazione trasmessagli, può autorizzare la donna, con atto non soggetto a reclamo, a decidere la interruzione della gravidanza. Qualora il medico accerti l'urgenza dell'intervento a causa di un grave pericolo per la salute della minore di diciotto anni, indipendentemente dall'assenso di chi esercita la potestà o la tutela e senza adire il giudice tutelare, certifica l'esistenza delle condizioni che giustificano l'interruzione della gravidanza. Tale certificazione costituisce titolo per ottenere in via d'urgenza l'intervento e, se necessario, il ricovero. Ai fini dell'interruzione della gravidanza dopo i primi novanta giorni, si applicano anche alla minore di diciotto anni le procedure di cui all'articolo 7, indipendentemente dall'assenso di chi esercita la potestà o la tutela.La pillola Ru486 non è altro che un metodo alternativo a quello chirurgico per interrompere una gravidanza, e l'interruzione della gravidanza, a sua volta, è disciplinata dalla Legge 194: se qualcuno di voi riuscisse a spiegarmi per quale motivo la legge che disciplina l'aborto debba essere applicata o disapplicata in ragione del fatto che si scelga un metodo piuttosto che un altro, e contestualmente mi confermasse che un'operazione del genere è legale, gliene sarei davvero grato.
25 giugno 2010
Ru486: qualcuno si ricorda che esiste una legge?
Legge 194/78, articolo 12:
questa è da "graziearcazzo".
RispondiEliminaelì, elì, lema sabactani! (l'umanità deve estinguersi)
No, nessuno si ricorda che esiste una legge. O che esiste l'autodeterminazione della donna.
RispondiEliminaCuriosamente si ricordano solo dell'obiezione di coscienza, così non scontentano il Vaticano; si ricordano di "intervenire sulla Legge 194", così non scontentano gli antiabortisti; si ricordano di un tardivo senso di paternità, così non scontentano l'amor proprio.
E ci godono a parlare e a straparlare e a legiferare sul corpo delle donne.
Io invece non li sopporto.
Credo che noi donne sbagliamo qualcosa di veramente cruciale, in un qualche momento imprecisato situato tra il parto dei nostri figli (dei maschi, in prevalenza) e il loro futuro.
Caro Alessandro,
RispondiEliminasapessi cosa è successo nell'ospedale dove lavoro....