27 dicembre 2006

Agevolazioni fiscali della Chiesa: ICI

L’ICI (Imposta Comunale sugli Immobili) è dovuta annualmente per il possesso di fabbricati, aree edificabili e terreni situati nel territorio dello Stato.
In generale, l’imposta si calcola moltiplicando il valore dell’immobile (determinato con varie modalità a seconda della sua tipologia, perlopiù sulla base della rendita catastale) per l’aliquota vigente nel Comune nel quale esso è ubicato; l’aliquota viene determinata annualmente da ciascun Comune, e può variare dal 4‰ al 7‰ (a Roma, a titolo esemplificativo, l’aliquota ordinaria è pari al 6,9‰).
Sono esenti dall’ICI, tra gli altri, i seguenti immobili:
  • gli immobili destinati esclusivamente all’esercizio del culto e le loro pertinenze: vale a dire tutte le chiese, nonché gli oratori, le opere parrocchiali, le abitazioni dei titolari delle parrocchie, i campi da gioco annessi, ecc.;

  • i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense: si tratta delle basiliche di San Giovanni in Laterano, Santa Maria Maggiore e San paolo, dell’edificio di San Callisto presso Santa Maria in Trastevere, del palazzo pontificio di Castel Gandolfo (compresa l’annessa Villa Barberini), degli edifici ex-conventuali in Roma annessi alla Basilica dei Santi XII Apostoli ed alle chiese di Sant’Andrea della Valle e di San Carlo ai Catinari con tutti gli annessi e dipendenze, dei palazzi della Dataria, della Cancelleria, di Propaganda Fide in Piazza di Spagna, del palazzo del Sant’Offizio ed adiacenze, del palazzo dei Convertendi (ora Congregazione per la Chiesa Orientale) in piazza Scossacavalli, del palazzo del Vicariato e degli altri edifici nei quali la Santa Sede in avvenire crederà di sistemare altri suoi Dicasteri, gli immobili adibiti a sedi dell’Università Gregoriana, degli Istituti Biblico, Orientale, Archeologico, del Seminario Russo, del Collegio Lombardo, nonché i due palazzi di Sant’Apollinare e la Casa degli esercizi per il Clero di San Giovanni e Paolo;

  • gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali (tra cui le associazioni riconosciute dalle confessioni religiose) destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, che non abbiano esclusivamente natura commerciale;

  • gli immobili destinati alle attività di religione o di culto, nonché all’esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all’educazione cristiana.

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