Vincenzo Carpino, presidente dell’Associazione Anestesisti e Rianimatori Italiani:
«Noi siamo i medici della vita, della rianimazione, non ci stiamo a passare per la categoria dei medici che staccano la spina. Mi devono spiegare che ne è dell’articolo del Codice penale che condanna l’omicidio del consenziente e dell’articolo 17 deI Codice deontologico che vieta al medico, anche su richiesta del malato, di effettuare trattamenti finalizzati a provocarne la morte».
Mentre confermo a Carpino che l’omicidio del consenziente è tuttora previsto dall’articolo 579 del Codice Penale, lo invito a spiegare a sua volta se sia ancora in vigore l’articolo 32 del Codice di Deontologia Medica, che recita come segue:
«In ogni caso, in presenza di documentato rifiuto di persona capace di intendere e di volere, il medico deve desistere dai conseguenti atti
diagnostici e/o curativi, non essendo consentito alcun trattamento medico contro la volontà della persona, ove non ricorrano le condizioni di cui al successivo articolo 34»,
e se sia tuttora applicabile, inoltre, il successivo articolo 34 del medesimo Codice, a norma del quale
«Il medico deve attenersi, nel rispetto della dignità, della libertà e
dell’indipendenza professionale, alla volontà di curarsi, liberamente
espressa dalla persona. Il medico, se il paziente non è in grado di esprimere la propria volontà in caso di grave pericolo di vita, non può non tenere conto di quanto precedentemente manifestato dallo stesso».
Chissà se i medici della vita e della rianimazione ci stanno, a passare per la categoria dei medici che ignora allegramente il codice deontologico…