Ferme le disposizioni

Codice Penale, articolo 53:

Uso legittimo delle armi
Ferme le disposizioni contenute nei due articoli precedenti, non è punibile il pubblico ufficiale che, al fine di adempiere un dovere del proprio ufficio, fa uso ovvero ordina di far uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica, quando vi è costretto dalla necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza all'Autorità e comunque di impedire la consumazione dei delitti di strage, di naufragio, sommersione, disastro aviatorio, disastro ferroviario, omicidio volontario, rapina a mano armata e sequestro di persona.
La stessa disposizione si applica a qualsiasi persona che, legalmente richiesta dal pubblico ufficiale, gli presti assistenza.
La legge determina gli altri casi, nei quali è autorizzato l'uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica.
Dal Corriere della Sera:
«Non ho mirato a niente, non ho puntato nessuno. Ero almeno a duecento metri, come avrei potuto?»
Sono d'accordo: non avrebbe potuto.
Quanto a capire per quale motivo quella pistola fosse nella sua mano e non nella fondina, tuttavia, continuo a fare una gran fatica.

Questo post è stato pubblicato il 12 novembre 2007 in . Puoi seguire i commenti a questo post attraverso il feed RSS 2.0. o se vuoi lasciare un commnento.

3 Responses to “Ferme le disposizioni”

  1. Non si può giungere ad altra conclusione se non che il poliziotto sia improvvisamente impazzito.

    Anche il fatto di sparare in aria per intimidire mi sembra un'assurdità. A che sarebbe servito? quelli erano già in macchina in movimento e dall'altra parte dell'autostrada. Probabilmente non avrebbero mai capito che gli spari erano rivolti a loro nel tentativo di fermarli.

    RispondiElimina
  2. E' evidente: cercava di scongiurare un naufragio!

    RispondiElimina

Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.

Poll

Powered by Blogger.

Popular Posts

Followers

Blog Archive

Subscribe

Labels

Sponsor

Random Post