Proprio come il suo Presidente, lo statuto del Popolo della Libertà è capace di negare in toto la dichiarazione immediatamente precedente:
art. 1 - il Popolo della Libertà riconosce e promuove la più ampia partecipazione popolare alla vita pubblica, sociale e nelle istituzioni; art. 12 - il Presidente convoca il Congresso, in via ordinaria ogni 3 anni; art. 15 - il Presidente è eletto dal Congresso con apposita votazione, anche per ALZATA DI MANO. Ha la rappresentanza politica del partito, ne dirige la definizione delle linee politiche, procede alle nomine degli organi di partito; art. 18 - la Direzione nazionale è composta da 120 membri eletti dal Congresso EVENTUALMENTE ANCHE CON LA LISTA PREVALENTEMENTE BLOCCATA (ma che vuol dire?); art. 25 - la candidatura alle elezioni nazionali, europee e a Presidente della regione sono stabilite dal Presidente d’intesa con l’Ufficio di Presidenza (in pratica nominato dal Presidente - art. 16); art. 26 - il coordinatore regionale e il suo vice sono nominati dal Presidente; art. 27 - il coordinamento regionale è nominato d’intesa fra il coordinatore regionale e il suo vice (nominati dal Presidente); Nota di stile art. 36 - le attività del Popolo della Libertà sono finanziate da … ogni altra attività AMMESSA DALLA LEGGE.