Scommettiamo?

Mi punge vaghezza che a settembre le norme condivise con minore difficoltà saranno quelle che impongono ai giudici che indagano su un prete di avvisare il vescovo, e ai giudici che indagano su un vescovo di avvisare il cardinale segretario di stato(*). Volete scommettere una cena con me, che su quelle saranno tutti d'accordo? ----- (*)All’articolo 129 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni: (...) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: (...) 2-ter. Quando risulta indagato o imputato un Vescovo diocesano, prelato territoriale, coadiutore, ausiliare, titolare o emerito, o un Ordinario di luogo equiparato a un Vescovo diocesano, abate di una abbazia territoriale o sacerdote che, durante la vacanza della sede, svolge l’ufficio di amministratore della diocesi, il pubblico ministero invia l’informazione al Cardinale Segretario di Stato. 2-quater. Quando risulta indagato o imputato un sacerdote secolare o appartenente ad un Istituto di vita consacrata o ad una società di vita apostolica, il pubblico ministero invia l’informazione all’Ordinario diocesano nella cui circoscrizione territoriale ha sede la procura della Repubblica competente”.

Questo post è stato pubblicato il 20 luglio 2009 in ,,. Puoi seguire i commenti a questo post attraverso il feed RSS 2.0. o se vuoi lasciare un commnento.

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