Linee guida per il disegno di legge sul testamento biologico (VII)

E' sempre umanamente e deontologicamente apprezzabile che il medico mantenga stretti rapporti con la famiglia del malato, purché non le ceda mai il potere decisionale ultimo e definitivo della sospensione dei trattamenti: è un potere che spetta solo a lui. (Francesco D'Agostino, Avvenire, 16 novembre 2007)

Questo post è stato pubblicato il 16 novembre 2007 in . Puoi seguire i commenti a questo post attraverso il feed RSS 2.0. o se vuoi lasciare un commnento.

3 Responses to “Linee guida per il disegno di legge sul testamento biologico (VII)”

  1. Mi stava uscendo un "Ammazza!"
    ma sarebbe stato inopportuno.

    L'immagine scelta rende molto bene l'emozione che mi suscita la frase di D'Agostino.

    RispondiElimina
  2. e se io medico decido di staccare la spina?
    D'Agostino mi da l'imprimatur?

    RispondiElimina

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